GARANZIA DI RISERVATEZZA

La garanzia della riservatezza e della sicurezza delle informazioni è un punto di forza del nostro Studio, come peraltro previsto dall’art. 6 del nostro codice deontologico, che qui sotto si riportano:

6.1. L’Ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell’esecuzione dell’incarico professionale. 

6.2. L’Ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

La comunicazione è il fattore determinante della flessibilità e della rapidità di azione dello Studio; i flussi informativi sono tenuti sotto controllo in modo da garantire la correttezza, la tempestività e la sicurezza della comunicazione fra lo Studio, i propri collaboratori esterni, i Clienti e le altre eventuali parti interessate.

Gli strumenti di comunicazione adottati dallo Studio sono basati sull’uso della rete internet e sulle tecnologie informatiche.

Operiamo nel legittimo interesse del committente ed informiamo la nostra attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.