SICUREZZA SUI CANTIERI

CM INGEGNERI Studio di Ingegneria di Cristofolini ing. Marco si occupa del coordinamento della sicurezza sui cantieri ed è abilitato in base al D.Lgs. 81/08.

Ci occupiamo quindi della redazione di Piani di Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, offriamo inoltre un servizio alle imprese per la redazione di POS e PIMUS. Ci occupiamo inoltre di tutta la fase relativa alla sicurezza nel corso dello svolgimento delle lavorazioni in cantiere.

I VANTAGGI DI SCEGLIERE NOI

Sicurezza garantita!

Il nostro studio si impegna a garantire la massima sicurezza sul cantiere, fornendo servizi di coordinamento e redazione di piani di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Risparmio di tempo e denaro

Con la nostra esperienza e professionalità riusciamo a garantire una gestione efficiente e razionale della sicurezza sui cantieri, andando a risparmiare tempo e denaro.

Qualità al primo posto

Per noi la qualità dei nostri servizi è un valore imprescindibile, per questo lavoriamo con passione e dedizione al fine di garantire sempre il massimo livello di sicurezza.

Chi è il coordinatore per la sicurezza ?

Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori, per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Svolge i suoi compiti in fase di progettazione (coordinatore per la progettazione dei lavori, CSP) e in fase di realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori, CSE). L’azione del CSE è quella relativa al coordinamento di lavorazioni particolarmente critiche che si svolgono nello stesso tempo e nella stessa area di cantiere, creando dei rischi interferenziali, ovvero inerenti alla realtà di cantiere.

Chi è il Responsabile dei Lavori ?

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Testo Unico della Sicurezza.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei Lavori.

Quando è obbligatorio nominare il Coordinatore per la Sicurezza?

La nomina del coordinatore per la progettazione è obbligatoria contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e smi).

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, prima dell’affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e smi). Questa disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi).


In ogni caso, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 81/08.